Introduzione
Le prime indagini sull’eccidio di Sant’Anna furono condotte nell’ottobre del 1944, da una Commissione Militare Americana e, nel 1947, dal Servizio Investigativo Britannico. Esistevano già al tempo elementi precisi per l’identificazione dei responsabili.
Per cinquant’anni, tuttavia, fino al 1994, non si è riusciti a giungere ad una verità definitiva circa il crimine di Sant’Anna. Quell’anno, a Roma, mentre prendeva avvio il procedimento penale contro Eric Priebke innanzi al Tribunale Militare, a Palazzo Cesi, sede della Procura Generale Militare, veniva scoperto un armadio (ribattezzato poi “Armadio della Vergogna”) contenente 695 fascicoli per i quali, a seguito di un’ordinanza del Procuratore Generale Militare, Enrico Santacroce, il 14 gennaio 1960, veniva disposta una “provvisoria archiviazione”. Il Consiglio della magistratura militare deliberava, in data 7 maggio 1996, una indagine conoscitiva sulle ragioni dell’occultamento dei fascicoli. Nel frattempo, due di quei fascicoli, il n. 1976 ed il n. 2163, l’8 marzo 1995 venivano trasmessi alla Procura Militare di La Spezia: erano i fascicoli relativi al massacro perpetrato a S.Anna di Stazzema. Il processo penale, iniziato il 20.04.2004, vedeva inizialmente alla sbarra tre imputati (Sommer, Sonntag e Schönemberg), ciò anche a seguito dell’iniziale proscioglimento di altri tre, con sentenza emessa dal G.U.P., Dott. Rivello, successivamente rinviati a giudizio dalla Corte d’Appello Militare di Roma (Bruss, Rauch e Schendel).
Nuovi e decisivi elementi per giungere all’individuazione dei responsabili sono stati forniti dalla giornalista tedesca Cristiane Kohl che ha pubblicato, sul Suddeutsche Zeitung, i risultati di una lunga ricerca effettuata negli archivi militari tedeschi, in collaborazione con lo storico Carlo Gentile. Nello svolgimento del processo venivano quindi rinviati a giudizio altre quattro ex SS , quali Concina , Gropler, Richter e Göring, quest’ultimo peraltro reo confesso.
Il 22 giugno 2005, alle ore 19.40, il Tribunale Militare di La Spezia, emetteva dispositivo di sentenza, con il quale dichiarava colpevoli tutti i dieci imputati, condannandoli alla pena dell’ergastolo.
Mentre sotto il profilo giudiziario un punto fermo è stato messo, sotto il profilo politico, la Commissione parlamentare d’inchiesta , istituita con la legge n. Legge 15 maggio 2003, n. 107 e la cui attività è stata prorogata con la Legge 25 agosto 2004, n. 232, prosegue le proprie indagini circa le cause dell’archiviazione provvisoria e quelle dell’occultamento dei fascicoli. Gli elementi probatori contenuti nei 695 fascicoli riguardano eccidi che hanno provocato circa 15.000 vittime.
Un lungo silenzio
Per quasi cinquant’anni la memoria delle 560 vittime innocenti di Sant’Anna di Stazzema, tra cui moltissime donne e bambini, è stata dimenticata dal nostro Paese.
Eppure, subito dopo la fine della guerra, giunsero a Sant’Anna diverse Commissioni investigative, prima inglesi, poi americane, infine, prima del processo di Bologna, italiane: le nuove autorità ricostituite (polizia e carabinieri) ascoltarono i superstiti, raccolsero informazioni, stilarono rapporti.
Nelle testimonianze rese vennero narrati i fatti ed identificati anche alcuni soggetti coinvolti nella strage, soprattutto collaborazionisti italiani. Ma tutta questa documentazione probatoria sembrò sparire nel nulla.
I parenti delle vittime ed i superstiti manifestarono apertamente ed in molte sedi (come documentato da una serie di telegrammi inviati all’allora Ministero della Guerra ed alle Corti militari alleate, in cui molti superstiti chiedevano di essere ascoltati come testimoni), il proprio disappunto per la quasi totale assenza delle istituzioni, sia per quanto riguardava il supporto materiale e psicologico ai superstiti, sia per la mancanza di risultati nelle indagini condotte.
Molti chiesero fin da principio l’inclusione dell’eccidio del 12 agosto 1944 tra i capi d’accusa contestati al Feldmaresciallo Kesselring, cosa che non avvenne.
Nel 1948, nell’ambito del processo al gen. Max Simon, comandante della XVI Panzergrenadierdivision SS, tenutosi a Padova da un Tribunale militare inglese, alcuni superstiti dell’eccidio di Sant’Anna furono finalmente ascoltati come testimoni. L’eccidio di S.Anna risultava come uno dei sei capi d’imputazione attribuiti a Simon. Per tale crimine, come per tutti gli altri, il Comandante Simon fu riconosciuto colpevole, e condannato a morte per fucilazione; condanna commutata in ergastolo nel 1948. Simon fu infine graziato.
L’Eccidio di S.Anna fu capo d’imputazione anche nel processo, celebrato nel 1951 presso il Tribunale Militare di Bologna, da Corte militare Italiana contro il Maggiore Walter Reder, Comandante del XVI Gruppo Esplorante SS. A differenza degli altri capi d’accusa a lui imputati (Marzabotto, Bardine – S.Terenzo), per il massacro di S.Anna, Reder fu assolto per “ insufficienza di prove” con sentenza emessa il 31 ottobre 1951.
Da allora, dal 1951, la memoria dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema è caduta in una sorta di oblio. Non si seppe che fine avessero fatto le indagini giudiziarie, Gli esecutori materiali non erano stati individuati: per Sant’Anna sembrava non ci fossero colpevoli.
Il paese era ancora del tutto isolato: non c’era strada, non c’era telefono. Per i pochi rimasti a combattere perché si facesse giustizia, era estremamente difficile farsi ascoltare.
Fino alla prima metà degli anni ’90, nessuno parlò più di Sant’Anna di Stazzema. Le motivazioni sono molte e controverse. Sicuramente ebbero un peso decisivo questioni di diplomazia internazionale nel dopoguerra e il timore dei successivi governi di riaprire ed affrontare con trasparenza una delle pagine più buie della storia del nostro paese.
Le prime informazioni sulle responsabilità dell’eccidio emersero nel 1995 quando, su richiesta ufficiale del Comune di Stazzema e dell’Associazione Martiri di Sant’Anna, vennero inviati dall’Archivio di Stato americano, i fascicoli (desecretati dopo 50 anni) relativi alle indagini compiute dalle Commissioni Investigative nel periodo immediatamente successivo all’eccidio.
L'armadio della vergogna
A Palazzo Cesi, palazzo cinquecentesco in via degli Acquasparta, a Roma, sede della Procura Generale Militare, affluirono, dopo la Liberazione, i fascicoli relativi a centinaia di crimini compiuti dai nazifascisti, nel periodo 1943 – 1945, ai danni di vittime civili.
Su quei fascicoli erano annotati i nomi delle vittime, i nomi degli assassini, le località dei crimini. Un’istruttoria per ogni fascicolo, un processo per ogni istruttoria. Se ne sarebbero dovute occupare le Procure Militari Distrettuali, destinatarie istituzionali di quelle carte.
Tutto invece rimase sepolto in quel palazzo. Non ci furono istruttorie, non si celebrarono processi. Tutto rimase avvolto nel silenzio: prove, testimonianze, nomi.
Nel maggio del 1994, per caso, a Palazzo Cesi, fu ritrovato un armadio, protetto da un cancello, chiuso a chiave, con le ante rivolte verso il muro. Era l’Armadio della Vergogna; conteneva un grande registro, con ben 2273 voci, su cui era annotato tutto quel che conteneva o aveva contenuto: 695 fascicoli; in 415 i nomi dei colpevoli.
Al numero 1 l’eccidio delle Ardeatine, con i nomi di Herber Kappler, Erich Priebke, e altri assassini che, grazie a quell’armadio, godettero di 50 anni di libertà. E così per i nazifascisti di Sant’Anna di Stazzema. Di Marzabotto, di Fivizzano, ecc.
Fu la ragion di Stato ad imporre l’occultamento di quei fascicoli. La motivazione fu quella della guerra fredda. Nel mondo suddiviso in due blocchi, la nuova Germania doveva entrare nella Nato, come baluardo contro l’avanzata sovietica. Si preferì tacere i crimini commessi dal nazismo ed aprire una nuova pagina.
Ma ancora oggi sono troppe le domande rimaste aperte, come ferite profonde nell’intera nazione: chi dette l’ordine dell’occultamento? Chi si assunse quella drammatica responsabilità? Chi chiederà perdono a nome dello Stato per questa colossale ingiustizia?
Le indagini: tutte le tappe
Le prime indagini sull’eccidio di Sant’Anna furono condotte nell’ottobre 1944, da una Commissione Militare Americana, che raccolse alcune testimonianze, senza però acquisire elementi utili all’identificazione dei responsabili.
Nel febbraio 1947, si levarono vibranti proteste da tutta la Versilia, in occasione dell’apertura del processo a carico del generale Kesselring, in quanto tra le imputazioni a suo carico figurava anche la strage del 12 agosto 1944.
Fu allora che il Servizio Investigativo Britannico inviò in Versilia un ufficiale che acquisì dichiarazioni di superstiti e testimoni, che consentirono di inserire l’eccidio di Sant’Anna tra i capi d’accusa del generale Max Simon, comandante della XVI Divisione SS, processato a Padova da una Corte Militare Alleata nel giugno 1947. Per questo e per altri eccidi commessi in Italia ed in Emilia, gli venne inflitta la condanna a morte, poi commutata in ergastolo; tuttavia, come accadde per molti altri criminali nazisti, Simon venne graziato dopo aver scontato solo pochi anni di carcere.
Durante il processo emersero anche le responsabilità del maggiore Walter Reder, comandante del XVI Battaglione della XVI Divisione SS, il quale, estradato in Italia, fu giudicato dal Tribunale Militare di Bologna nell’ottobre 1951. Il maggiore austriaco fu riconosciuto colpevole delle stragi di Valla, Vinca, Bardine San Terenzo, Marzabotto, ma venne assolto per quella di Sant’Anna di Stazzema. Condannato a morte, sentenza commutata in ergastolo, Reder ha scontato la pena nel carcere militare di Gaeta fino al 1985 quando, graziato dal Governo Italiano, è rientrato in Austria, dove è morto nel 1991.
Nel 1996, grazie anche alle richieste del Comune di Stazzema e del Comitato per le Onoranze ai Martiri di Sant’Anna, la Procura Militare di La Spezia ha riaperto le indagini sull’eccidio.
Nel frattempo, decisivi elementi per giungere all’identificazione dei responsabili, sono stati forniti dalla giornalista Cristiane Kohl, la quale ha pubblicato sul quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, i risultati di una lunga ricerca effettuata negli archivi militari tedeschi, in collaborazione con lo storico Carlo Gentile. Il servizio giornalistico, comprendente anche l’intervista ad un soldato delle SS presente a Sant’Anna, insieme a tutta la documentazione raccolta, sono passate al vaglio della Procura Militare di La Spezia.
Il casuale rinvenimento di 695 fascicoli relativi alle stragi nazifasciste, conservati in un armadio nei sotterranei della Procura Militare di Roma, “provvisoriamente archiviati” dal governo italiano negli anni ’50, in periodo di piena “guerra fredda”, per motivi di diplomazia internazionale, ha aperto nuove prospettive per l’individuazione dei colpevoli.
Grazie all’azione svolta dal Comitato per la Verità e la Giustizia, costituitosi a Stazzema nel settembre 2000, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il 6 marzo 2001, al termine di un’indagine conoscitiva, insediata per discutere sui 695 fascicoli occultati nell’”Armadio della vergogna”, ha concluso i suoi lavori chiedendo l’istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, al fine di far luce sulle cause che portarono all’occultamento delle prove e all’insabbiamento di tutte le denunce relative ai crimini commessi dai nazifascisti.
Il 22 giugno 2005 si conclude il processo ai responsabili dell’eccidio di Sant’Anna. Il Tribunale Militare di La Spezia emette il dispositivo di sentenza, con il quale dichiara colpevoli tutti i dieci imputati, condannandoli alla pena dell’ergastolo.
La commissione - Legge 15 maggio 2003, n.107
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003
Art.1.
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni «provvisorie» e sull’occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.
2. La Commissione ha il compito di indagare su:
a) le cause delle archiviazioni «provvisorie» di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell’archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
b) le cause che avrebbero portato all’occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;
c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. (1)
Art. 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da372 a 384 del codice penale.
2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto dell’indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d’ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell’àmbito del mandato professionale.
Art. 4.
1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e può avvalersi, a sua scelta, dell’opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.
Art. 5
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all’ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Il termine previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è stato prorogato fino al termine della XIV legislatura dall’ articolo 1 della legge 25 agosto 2004, n. 232.
Il processo
Il 22 giugno 2005 il Tribunale Militare di La Spezia, dopo 61 anni dall’eccidio, davanti a decine di superstiti, in un’atmosfera di forte tensione emotiva, ha emesso la sentenza di condanna all’ergastolo per le SS colpevoli del massacro.
La sentenza è stata confermata dlla Corte di Appello Militare di Roma il 21 novembre 2006 e ratificata definitivamente dalla Prima Sezione penale della Cassazione l’8 novembre 2007.
Di seguito il dispositivo di sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA – TRIBUNALE MILITARE DI LA SPEZIA – Dispositivo di sentenza- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare di La Spezia all’odierna pubblica udienza ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
* * *
DICHIARA
BRUSS Werner, CONCINA Alfred, GÖRING Ludwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHÖNEMBERG Alfred, SOMMER Gerhard e SONNTAG Heinrich, tutti contumaci,
COLPEVOLI DEL REATO LORO RISPETTIVAMENTE ASCRITTO
e, ritenute sussistenti per tutti le circostanze aggravanti contestate, con esclusione di quella di cui all’art. 47 c.p.m.p. e, per il solo Göring anche di quella di cui all’art. 58, comma 1, c.p.m.p., li
CONDANNA
ALLA PENA DELL’ERGASTOLO
nonché in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, con le conseguenze di legge […]
La Spezia, 22 giugno 2005
Il Presidente
Dr. Francesco UFILUGELLI
Atti processuali
Sentenza del Tribunale Militare di La Spezia del 2005 con cui si condannano alla pena dell’ergastolo dieci SS che presero parte all’eccidio